Norme
nazionali
D.P.R. 8 agosto 1994
(G.U.R.I. del 26/10/94, Serie Generale, Parte
Prima – n° 251)
“Atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di
piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica
dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.”
Indice
Articolo 1 - Piani regionali e delle province autonome
Articolo 2 - Censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto
Articolo 3 - Censimento imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive e censimento imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica
Articolo 4 - Predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva e realizzare la relativa bonifica dei siti
Articolo 5 - Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n° 915 (Nota)
Articolo 6 - Individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto
Articolo 7 - Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro
Articolo 8 - Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto
Articolo 9 -
Controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto
Articolo 10 - Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione
Articolo 11 - Strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge 27 marzo 1992, n° 257
Articolo 12 - Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge
27 marzo 1992, n° 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto;
Visto, in
particolare, l'art. 6, comma 5, che prevede l'emanazione di atti di indirizzo e
di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano di cui all'art. 10 della stessa legge, ai sensi dell'art. 2, comma
3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n° 400;
Considerato
che il richiamato art. 10 della legge 27 marzo 1992, n° 257, prescrive
l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, dei piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto;
Tenuto conto
degli approfondimenti effettuati dalla commissione per la valutazione dei
problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;
Sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 14 aprile 1994;
Visto l'art.
1, comma 1, lettera h), della legge 12 gennaio 1991, n° 13;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio
1994;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della
sanità, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per
la funzione pubblica e gli affari regionali;
Decreta
È approvato il
seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa dei pericoli
derivanti dall'amianto.
Articolo 1 - Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano adottano, ai sensi dell'art. 10 della
legge 27 marzo 1992, n° 257, i piani di protezione dell'ambiente, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto, tenendo conto dei criteri indicati negli
articoli seguenti e secondo le modalità di cui all'art.
12, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n° 257.
Articolo 2
- Censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto
1. Non esistendo siti interessati da attività di estrazione
dei minerali finalizzata alla produzione di amianto, sono censiti soltanto i
siti estrattivi di pietre verdi.
Articolo 3 - Censimento imprese che utilizzano o hanno
utilizzato amianto nelle attività produttive e censimento imprese che svolgono attività
di smaltimento e bonifica
1. Il censimento delle imprese che utilizzano o
abbiano utilizzato l'amianto nelle rispettive attività produttive ovvero che
svolgono attività di smaltimento e di bonifica dell'amianto, viene effettuato
con l'ausilio della relazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 9 della citata legge n° 257 del 1992.
2. In fase di applicazione della citata legge n°
257 del 1992, per tali imprese si considerano esaustivi i dati forniti in
conformità della circolare del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 febbraio 1993,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 53 del 5 marzo 1993.
3. Allo scopo di uniformare le modalità di
controllo delle regioni e delle province autonome sulla completa ottemperanza
al censimento da parte delle ditte interessate, può essere operato un controllo
incrociato, che si avvale delle seguenti fonti:
a)
individuazione dei
codici ISTAT di riferimento delle attività produttive maggiormente implicate in
via potenziale nel censimento; l'elenco di cui all'allegato
B può costituire un utile riferimento;
b)
reperimento, tramite
le camere di commercio, degli elenchi con relativi indirizzi delle singole
aziende iscritte per ciascun codice di attività;
c)
reperimento, tramite
INAIL, dell'elenco delle imprese che corrispondono il premio assicurativo per
la voce "silicosi ed asbestosi".
4. Il censimento delle imprese deve essere
uniformato allo schema tipo di cui all'allegato A, che
costituisce la base minima di informazioni da richiedere, ferma restando la
facoltà di ciascuna regione e provincia autonoma di richiedere ulteriori
informazioni, ritenute opportune.
Articolo 4 - Predisposizione di programmi per dismettere
l'attività estrattiva e realizzare la relativa bonifica dei siti
1. Nella predisposizione dei programmi per
realizzare la bonifica dei siti interessati da attività estrattiva
dell'amianto, si prendono in considerazione i seguenti aspetti:
a)
la stabilizzazione
geotecnica della zona di coltivazione, ricorrendo anche, ove necessario, ad
interventi di consolidamento e/o disgaggio e/o rimodellazione dei fronti;
b)
la stabilizzazione
geotecnica delle discariche di sterili e delle altre zone interessate da
movimento terra nell'ambito dell'attività mineraria;
c)
la prevenzione dai
rischi di inquinamento dell'acqua e dell'aria;
d)
la risistemazione
ambientale e paesaggistica e l'eventuale possibilità di riutilizzo successivo
delle aree dismesse;
e)
lo smantellamento
dei fabbricati o di quelle parti degli stessi che risultano inquinati da
amianto, o in alternativa, ove possibile, la bonifica e le proposte di recupero
per i fabbricati stessi;
f)
i controlli sulla
qualità dell'ambiente, con particolare riguardo ai tenori di fibra in
atmosfera, durante ed al termine delle operazioni di bonifica;
g)
i controlli
geotecnici in corso d'opera, laddove siano previste significative opere di
risistemazione morfologica;
h)
la salvaguardia di eventuali
giacimenti di altri minerali di potenziale interesse estrattivo all'interno
della stessa area. Tale attività dovrà essere condotta nel rispetto delle norme
di cui al capo III del Decreto Legislativo 15 agosto
1991, n° 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 5 - Armonizzazione dei piani di smaltimento dei
rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei
rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n°
915 (Nota)
1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali
che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n° 915 (Nota), devono essere
destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in
discarica controllata.
2. Le regioni e province autonome predispongono un
piano di smaltimento dei rifiuti di amianto che individua la tipologia, il
numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali
rifiuti, basato sulla valutazione delle tipologie e dei relativi quantitativi
di rifiuti di amianto presenti sul territorio, nonché su una appropriata
analisi territoriale.
3. Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto
costituisce parte integrante del piano di organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del citato decreto n° 915 del 1982 (Nota).
Articolo 6 - Individuazione dei siti che devono essere
utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto
1. I rifiuti di amianto devono essere smaltiti
mediante impianti di stoccaggio definitivo in discarica di seconda o terza
categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla
deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5
del citato decreto n° 915 del 1982 (Nota),
appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto suindicato.
2. Lo smaltimento può avvenire in impianti già
esistenti ovvero in nuovi impianti, autorizzati anche allo smaltimento di altre
tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione di
impianto a ciò esclusivamente destinata e che vengano previste in sede
organizzativa apposite prescrizioni in ordine all'immediato interramento dei
rifiuti di amianto, alla tenuta di appositi registri di presa in carico, alla
imposizione di vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e
sistemazione finale, al fine di evitare la possibilità di messa in circolo di
fibre di amianto.
3. Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze
o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide,
classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del citato decreto n° 915 del
1982 (Nota), è consentito lo smaltimento
anche in discariche di seconda categoria di tipo A, purché tali rifiuti
provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni e scavi.
Dovranno essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite
norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti
contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.
Articolo 7 - Controllo delle condizioni di salubrità
ambientale e di sicurezza del lavoro
1. Le regioni utilizzando i dati dei censimenti di
cui alle lettere b) ed l) del comma 2 dell'art. 10
della citata legge n° 257 del 1992, individuano le attività nelle quali è
presente un rischio di esposizione a fibre di amianto per i lavoratori e,
conseguentemente, predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle
strutture territoriali finalizzato:
a)
alla vigilanza sul
rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori nelle imprese
in cui sia presente un rischio lavorativo da amianto;
b)
alla valutazione
preventiva di piani di lavoro relativi agli interventi di bonifica di amianto,
presentati ai sensi dell'art. 34 del citato decreto
legislativo n° 277 del 1991, e alla vigilanza sulla esecuzione degli
interventi stessi;
c)
alla valutazione di
rischi connessi alla presenza di amianto in edifici, strutture e impianti, e al
rilascio di opportune prescrizioni ai datori di lavoro.
2. Annualmente le strutture territoriali inviano
alla propria regione una relazione sull'attività svolta, nella quale risulti
indicato:
a)
operatore/i della
struttura responsabile degli interventi di prevenzione per i lavoratori esposti
al rischio di amianto;
b)
livelli di
esposizione alle fibre di amianto nelle imprese in attività nel territorio;
c)
interventi di
bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti amianto effettuati nel
territorio;
d)
interventi di
prevenzione effettuati dalla struttura presso le imprese interessate;
e)
interventi di
prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o strutture interessate e
relative prescrizioni impartite circa i piani di controllo e manutenzione.
Articolo 8 - Rilevazione sistematica delle situazioni di
pericolo derivanti dalla presenza di amianto
1. I piani regionali, identificando una scala di
priorità, prevedono controlli periodici in relazione alle seguenti possibili
situazioni di pericolo:
a)
miniere di amianto
dismesse;
b)
stabilimenti
dismessi di produzione di materiali contenenti amianto;
c)
materiale accumulato
a seguito delle operazioni di bonifica su mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari,
navi, barche, aerei, ecc.);
d)
capannoni utilizzati
e/o dismessi con componenti in amianto/cemento;
e)
edifici e strutture
dove è presente amianto spruzzato;
f)
impianti industriali
dove è stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi.
2. Nelle indagini riguardanti le miniere di
amianto dismesse le regioni e le province autonome si avvalgono della
collaborazione dei competenti uffici del Corpo delle miniere.
3. I dati e le informazioni relativi ai
censimenti, alle rilevazioni e alle indagini previsti dal presente atto di
indirizzo e coordinamento sono comunicati ai comandi provinciali dei vigili del
fuoco territorialmente competenti, per l'acquisizione di elementi conoscitivi
necessari alla predisposizione dei piani d'intervento di rispettiva competenza.
Articolo 9 - Controllo delle attività di smaltimento e
di bonifica relative all'amianto
1. Le regioni predispongono un piano di indirizzo
per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:
a)
alla vigilanza e
controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica che possono dar luogo
a produzione di rifiuti di amianto. Nelle suddette azioni di vigilanza e
controllo le strutture territoriali verificano in particolare, oltre quanto già
previsto dall'art. 34 del citato decreto legislativo
n° 277 del 1991:
1)
la corretta
classificazione dei rifiuti di amianto, ai sensi della normativa vigente;
2)
le modalità di
confezionamento, manipolazione ed ammasso temporaneo dei rifiuti di amianto;
3)
l'efficienza del
sistema di confinamento dell'area oggetto di bonifica;
4)
la corretta
valutazione e rilevamento del livello di inquinamento interno ed esterno
all'area interessata prima, durante e dopo l'intervento medesimo;
5)
la documentazione di
legge relativa all'affidamento delle operazioni di bonifica ad una ditta
specializzata iscritta all'albo di cui all'art. 12
della citata legge n° 257 del 1992;
6)
la documentazione di
legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto ad un trasportatore autorizzato;
7)
la documentazione di
legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto trasportati ad una
discarica idonea ed autorizzata;
b)
alla vigilanza e
controllo sulle imprese che provvedono alle operazioni di bonifica, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della
citata legge n° 257 del 1992.
2. Le regioni predispongono un piano di indirizzo
per il coordinamento delle funzioni di controllo sulle attività di smaltimento
dei rifiuti, esercitate dalle province, finalizzato:
a)
alla vigilanza e
controllo, con frequenza almeno semestrale, sulle imprese che provvedono alla
raccolta ed al trasporto dei rifiuti di amianto, verificando, in particolare,
la documentazione di legge relativa alla consegna ad un impianto di smaltimento
idoneo ed autorizzato;
b)
alla vigilanza e
controllo, con frequenza almeno semestrale, sui sistemi di smaltimento che
accolgono i rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione
relativa alla gestione dell'impianto prevista dalle norme in materia.
3. Al termine dell'intervento di bonifica viene
verificato, dalle strutture di vigilanza e controllo, il grado di risanamento
raggiunto dall'area, anche al fine di stabilire la destinazione d'uso.
4. Annualmente le strutture territoriali inviano
alla propria regione una relazione dettagliata sull'attività svolta.
Articolo 10 - Predisposizione di specifici corsi di
formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione
1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione
al livello professionale del personale a cui sono diretti:
a)
operativo, rivolto
ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica;
b)
gestionale, rivolto
a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica.
2. I corsi di livello operativo sono mirati
all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza
del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto
delle procedure operative. Devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti
argomenti:
a)
rischi per la salute
causati dall'esposizione a fibre di amianto;
b)
sistemi di
prevenzione con particolare riguardo all'uso corretto dei mezzi di protezione
respiratoria;
c)
finalità del
controllo sanitario dei lavoratori;
d)
corrette procedure
di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento.
3. I corsi destinati al livello operativo hanno
una durata minima di trenta ore.
4. I corsi di livello gestionale sono
differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre
modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per
gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto.
5. Tali corsi comprendono anche le responsabilità
e i compiti della direzione delle attività, i sistemi di controllo e di
collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la
trattazione almeno dei seguenti argomenti:
a)
rischi per la salute
causati dall'esposizione a fibre di amianto;
b)
normative per la
protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilità
dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza;
c)
gestione degli
strumenti informativi previsti dalle norme vigenti;
d)
metodi di misura
delle fibre di amianto;
e)
criteri, sistemi e
apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione
collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di
decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione;
f)
mezzi di protezione
personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione;
g)
corrette procedure
di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento;
h)
prevenzione e
gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.
6. I corsi destinati al livello gestionale hanno
una durata minima di cinquanta ore.
7. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione
avviene da parte delle regioni o province autonome previa verifica finale
dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla
prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all'attività cui
saranno addetti i discenti.
8. I corsi regionali previsti dall'art. 10, lettera h), della citata legge n° 257 del
1992 sono preceduti da opportune attività di coordinamento e di indirizzo,
secondo quanto previsto dall'art. 5, lettera b),
della citata legge n° 257 del 1992. Tale attività può essere supportata da
corsi nazionali di formazione dei formatori affidandone la responsabilità attuativa
ad istituti, enti nazionali e territoriali, dotati di idonee strutture
tecnico-scientifiche.
9. I corsi di formazione regionale per il
personale delle strutture di controllo sono finanziati attraverso quota parte dei
contributi concessi a favore delle regioni e delle province autonome ai sensi
dell'art. 16, comma 2, della citata legge n° 257
del 1992. I corsi di formazione professionale per gli addetti di cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della citata legge n°
257 del 1992 saranno finanziati con intervento economico dei soggetti
richiedenti ed eventualmente supportati da contributi pubblici.
Articolo 11 - Strumentazione necessaria per lo
svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge 27 marzo 1992, n°
257
1. Le regioni provvedono ad assicurare alle
proprie strutture di controllo almeno la seguente strumentazione:
a)
microscopio
elettronico analitico, a scansione e/o a trasmissione;
b)
diffrattometro a RX
e/o spettrofotometro IR oltre al personale necessario.
2. Le strutture a livello subregionale dovranno
essere dotate almeno di:
a)
microscopio ottico a
contrasto di fase;
b)
strumentazione per
il campionamento delle fibre aerodisperse.
3. Ogni Unità operativa territoriale sarà dotata
di:
a)
strumentazione per
il campionamento delle fibre aerodisperse.
4. La strumentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 può
essere integrata o sostituita tenendo conto della evoluzione tecnologica.
Articolo 12 - Censimento degli edifici nei quali sono
presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile
1. Il censimento viene realizzato secondo la
procedura indicata nell'art. 12, comma 5, della
citata legge n° 257 del 1992.
2. Il censimento ha carattere obbligatorio e
vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di
utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. A tal fine i rispettivi proprietari sono
chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi:
a)
DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO
§
cognome e nome;
§
data e luogo di
nascita;
§
residenza;
§
telefono;
§
denominazione della
società (per le società indicare i dati del legale rappresentante) (per i condomini
indicare i dati dell'amministratore);
§
sede;
§
partita IVA;
§
telefono, telefax;
§
codice fiscale.
b)
DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO
§
indirizzo;
§
uso a cui è adibito;
§
tipo di
prefabbricato:
§
prefabbricato;
§
parzialmente
prefabbricato;
§
tradizionale;
§
interamente metallico;
§
in metallo e
cemento;
§
in amianto-cemento;
§
non metallico;
§
data di costruzione;
§
area totale mq;
§
numero piani;
§
numero locali;
§
ditta costruttrice
(denominazione, indirizzo, telefono);
§
se prefabbricato:
ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono);
§
numero occupanti;
§
ditta/e incaricata/e
della manutenzione.
c)
DATI RELATIVI AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
(indicare
il tipo di materiale e l'estensione)
§
materiali che
rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
§
rivestimenti isolanti
di tubi e caldaie;
§
pannelli interni;
§
altri materiali.
4. Il censimento, almeno nella prima fase, ha
carattere facoltativo per le singole unità abitative private per le quali, ove
ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a
fornire gli elementi informativi in loro possesso sulla base dello schema di
cui al comma 3, lettera b). Anche sulla base delle risposte ricevute, le unità
sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le
modalità di tale parte del censimento.
Il presente
decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a
Roma, addi' 8 agosto 1994
SCALFARO
BERLUSCONI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA,
Ministro della sanità
MATTEOLI,
Ministro dell'ambiente
GNUTTI,
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
URBANI,
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Registrato
alla Corte dei conti il 15 ottobre 1994 Registro n° 2 Presidenza, foglio n° 356
FAC-SIMILE DI SCHEDA DI
CENSIMENTO
Censimento di cui all'art. 10 lettera b), della legge n° 257/1992
Ditta
............................................................ con sede legale in
via ..................................... n° ... comune di
.......................... cap. ...... tel. n° ......... telefax n°
............... iscrizione C.C.I.A.A. n° ................ unità produttiva sita
in via ............................ n° ..... comune di ......................
c.a.p. ....... tel. n° .......... codice fiscale e/o partita IVA
...................................... esercente l'attività di
............................................ .....................................................................
codice ISTAT .............. codice INAIL ............................ titolare
o legale rappresentante .................................... nato a
......................................... il ................ residente in via
........................................ n° ...... comune di
.................... c.a.p. ....... tel. n° ............
Nell'anno 1993
Ha utilizzato
amianto nelle proprie attività produttive;
Ha utilizzato
fino al ............................................ amianto nelle proprie
attività produttive;
Ha operato
nelle attività di smaltimento di amianto;
Ha operato
nelle attività di bonifica da amianto;
Ha già
presentato notifica di attività: ai sensi art. 25 del D. Lgs. n° 277/1991; ai sensi
art. 9 della legge n° 257/1992.
Luogo e data
...................................................
ELENCO DEI
CODICI ISTAT DELLE AZIENDE CON POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO
A) ATTIVITÀ MAGGIORMENTE INTERESSATE (elencare
quelle con asterisco in ordine di numero)
B) ALTRE ATTIVITÀ (elencare le altre in ordine di
numero)
10 Industria della produzione e distribuzione di
energia elettrica, gas, vapore ed acqua calda.
17 Industria della raccolta, depurazione e
distribuzione dell'acqua.
35 Industria della costruzione e montaggio di
autoveicoli, carrozzerie, parti ed accessori.
140 Industria petrolifera.
221 Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A.)
escluse le cokerie annesse a stabilimenti siderurgici.
222 Fabbricazione di tubi di acciaio.
224.1 Produzione di metalli non ferrosi di prima e
seconda fusione; prima trasformazione dei metalli non ferrosi; laminazione,
stiratura, trafilatura, estrusione ed altre lavorazioni.
233 Produzione ed estrazione di sale.
241 Produzione di materiali da costruzione in
laterizio.
242 Produzione di cemento, calce e gesso.
243.1 Fabbricazione di prodotti in
amianto-cemento.
243.2 Produzione di elementi da costruzione in
calcestruzzo, di modellati, di mattoni ed altri prodotti silico-calcarei, di
prodotti in pomice-cemento.
244 Produzione di articoli in amianto (ad
esclusione degli articoli di amianto-cemento).
247 Industria del vetro.
240 Produzione di prodotti in ceramica.
251 Produzione di prodotti chimici di base (compresi
altri prodotti derivati ottenuti da successive trasformazioni).
255 Produzione di mastici, pitture, vernici e
inchiostri da stampa.
256 Produzione di altri prodotti chimici
principalmente destinati all'industria e all'agricoltura.
257 Produzione di prodotti farmaceutici.
311 Fonderie.
327.4 Costruzione di apparecchiature
igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie.
328 Costruzione, installazione e riparazione di
altre macchine ed apparecchi meccanici.
328.4 Costruzione e installazione forni
industriali non elettrici.
341 Produzione di fili e cavi elettrici.
345.1 Costruzione o montaggio di apparecchi
radioriceventi, televisori, apparecchi elettroacustici.
345.4 Costruzione di componenti elettronici.
361 Costruzione navale, riparazione e manutenzione
di navi.
362.2 Riparazione di materiale rotabile
ferroviario e tranviario.
363 Costruzione e montaggio di cicli, motocicli e
loro parti staccate.
364 Costruzione e riparazione di aeronavi.
411 Industria dei grassi vegetali e animali.
417 Industria delle paste alimentari.
419 Industria della panificazione, pasticceria e
biscotti.
420 Industria della produzione e raffinazione
dello zucchero.
421.1 Produzione del cacao, cioccolato e
caramelle.
423.1 Preparazione del caffè, di succedanei del caffè
e del te.
424 Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e
liquori.
425 Industria del vino.
427 Industria della birra e del malto.
429.2 Lavorazione e confezione dei tabacchi.
438 Industria per la produzione di arazzi,
tappeti, copripavimento, linoleum e tele cerate.
439.1 Produzione di feltri battuti (non per
cappelli).
439.5 Produzioni di cordami e spaghi di qualsiasi
tipo di fibra.
441 Concia e tintura delle pelli e del cuoio.
471 Produzione della pasta-carta, della carta e
del cartone.
472 Trasformazione della carta e del cartone,
fabbricazione di articoli in carta, cartone e ovatta di cellulosa.
481 Industria della gomma.
482 Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione e
riparazione di pneumatici.
483 Industria dei prodotti delle materie
plastiche.
491.1 Produzione di oreficeria, argenteria,
bigiotteria e coniazione di monete e medaglie.
493.2 Produzione, sincronizzazione e doppiaggio di
film.
501 Costruzioni edili restauro e manutenzione
fabbricati.
503.1 Installazione di impianti di riscaldamento,
di condizionamento, idrico-sanitari e di distribuzione di gas e di acqua calda.
613.2 Commercio all'ingrosso di materiali da
costruzione.
613.3 Commercio all'ingrosso di articoli per
installazioni.
614.2 Commercio all'ingrosso di macchine per
costruzioni edili.
614.3 Commercio all'ingrosso di altre macchine, di
utensileria e attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione.
614.3 Commercio all'ingrosso delle macchine,
accessori e attrezzi agricoli, compresi i trattori.
614.7 Commercio all'ingrosso di veicoli e
accessori.
615.2 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro
e in altri metalli (ferramenta).
648.2 Commercio al minuto di articoli casalinghi,
di ceramica e vetreria.
648.6 Negozi di ferramenta e casseforti.
649.2. Commercio al minuto di articoli
igienico-sanitari e da costruzione.
651 Commercio al minuto di automobili, motocicli e
natanti.
654.4 Commercio al minuto di articoli sportivi,
armi e munizioni.
654.7 Commercio al minuto di macchine e
attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio.
671.1 Riparazioni di autoveicoli (esclusa la
riparazione di carrozzeria).
671.3 Riparazioni di motoveicoli e biciclette.
710 Ferrovie.
721 Metropolitane, tranvie e servizi regolari di
autobus.
725 Trasporti con impianti a fune.
740 Trasporti marittimi e cabotaggio.
750 Trasporti aerei.
781 Attività connesse ai trasporti terrestri.
783 Attività connesse ai trasporti marittimi ed al
cabotaggio (porti marittimi ed altre installazioni marittime).
784 Attività connesse ai trasporti aerei
(aeroporti e aerodromi).
843 Noleggio di macchinari e di attrezzature
contabili e per ufficio, compresi i calcolatori elettronici ed i registratori
di cassa (senza operatore fisso).
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Il D.P.R.
915/82 è stato abrogato dall’articolo 56 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22.